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Superficialità nell’esercizio della funzione di revisore: il warning della Corte dei conti

Appare doveroso richiamare l’attenzione del Comune, e in particolare dei professionisti incaricati della revisione contabile, sull’importanza dell’accurata e completa rappresentazione dei dati indispensabili per l’esercizio della funzione di controllo: è quanto è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 168/2024/PRSE, depositata il 9 luglio.

Nel caso di specie, in fase istruttoria si era reso necessario richiedere agli uffici comunali una serie di informazioni che avrebbero dovuto essere rappresentate all’interno dei documenti che la legge affida alla cura del revisore contabile (a titolo esemplificativo: la nota di riconciliazione dei debiti e dei crediti con le società partecipate e la relazione del revisore al rendiconto dell’esercizio).

Con riferimento alle lacune sopra menzionate, i giudici hanno ricordato che l’organo di revisione da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente.

Depone in tal senso, la disposizione dell’art. 239 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione; tale funzione ausiliaria nei confronti della Corte dei conti deve essere svolta con la diligenza del mandatario (art. 240 del TUEL), assicurando veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse.