Spese in violazione del normale iter previsto dal TUEL: il warning della Corte di Cassazione

In tema di assunzione d’impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell’ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell’art. 191 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), non sorgono obbligazioni a carico dell’ente, bensì dell’amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente: è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 17197 del 21 giugno 2024 (cfr. Cass., sez. III, 19/05/2017, n. 12608).

Ciò non esclude, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell’ente di riconoscere a posteriori il  debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all’azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez. 3, 31/05/2005, n. 11597).

Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell’organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. I, 09/12/2015, n. 24860, il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell’art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un’apposita deliberazione dell’organo competente a formare la volontà dell’ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest’ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all’espletamento di funzioni e servizi di competenza dell’ente, ma deve procedere alla verifica dell’incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell’ente e con gli impegni già  assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).

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