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Imposta di soggiorno: irregolare il conto del gestore della struttura con una discrasia carico/scarico

Come è noto, l’art. 93, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), dispone che “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

Richiamando detta disposizione, la Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, nella sent. n. 65/2024, depositata lo scorso 8 luglio, ha affermato che il gestore di una struttura alberghiera che incassa, per conto del Comune, la tassa di soggiorno e la riversa successivamente all’ente locale deve qualificarsi come agente contabile che maneggia denaro pubblico (in tal senso, cfr. ex plurimis, Corte dei conti, SS.RR., 22 settembre 2016, n. 22/2016/QM; Sez. III giur. centrale d’appello, n. 188/2020; sez. giur. Sicilia 432/2020; Sez. giur. Toscana, n. 1/2021; Sez. giur. Emilia-Romagna n. 325/2021; Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1, richiamata anche Sez. giur. Liguria, 4 ottobre 2023, n.79; Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).

Nel caso specifico, i giudici contabili hanno rilevato la mancanza di sottoscrizione del conto presentato e una differenza fra carico e scarico: sebbene non vi fosse stato un ammanco, in quanto lo scarico era di importo superiore al carico (circostanza giustificata dall’interessato per problematiche tecniche in fase di compilazione), i giudici hanno comunque dichiarato irregolare il conto, in quanto il pareggio è espressamente richiesto dall’art. 145, comma 4, del c.g.c. ai fini del discarico.

La Corte ha ordinato all’agente la ricompilazione manuale del conto, senza procedere ad addebiti, considerata l’assenza di ammanchi.