I due livelli di intervento della Corte dei conti nell’ambito dei controlli
Come previsto dall’art. 148-bis, comma 3, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), l’accertamento da parte della Corte dei conti di squilibri economico finanziari, della mancata copertura delle spese e della violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria obbliga l’ente ad adottare, entro sessanta giorni, le misure idonee a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.
Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento; qualora le misure non risultino adottate ovvero, secondo la valutazione della Corte, non corrispondano a un efficace percorso di rimozione delle irregolarità riscontrate o si dimostrino inidonee, la citata disposizione prevede l’intervento inibitorio della Corte, che può precludere all’Ente l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
In alternativa a tale tipologia di intervento forte e invasivo, la Corte può adottare un atteggiamento in chiave collaborativa, come ricordato dalla sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 126/2014/PRSP, depositata il 5 luglio 2024: infatti, qualora i comportamenti delle amministrazioni controllate non assumano un rilievo di gravità tale da rendere necessaria la pronuncia inibitoria ma, comunque, in prospettiva, l’operato delle stesse possa minare gli equilibri di bilancio, la Corte, all’esito del controllo ex art. 148-bis del TUEL, può segnalare le difficoltà gestionali riscontrate al fine di prevenire l’insorgenza di criticità che possano pregiudicare la sana gestione finanziaria (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 2/2016/EL).