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Legittima l’esecuzione d’urgenza nel caso dell’affidamento del servizio di navetta turistica

Come è noto, l’art. 17 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede che:

  • “[…] l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9” (comma 8);
  • L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea” (comma 9).

In applicazione di tali disposizioni, il TAR Sicilia, Catania, sez. III, nella sent. 1° luglio 2024, n. 2345, ha affermato che rientra nelle situazioni di urgenza l’esecuzione immediata del servizio di navetta turistica.

Nel caso specifico, a fronte di un’aggiudicazione avvenuta nei primi giorni di agosto (ossia, a stagione turistica già inoltrata), attendere la sottoscrizione del contratto per dare avvio al servizio, così come ordinariamente previsto dall’art. 18 del Codice, avrebbe comportato la perdita di qualsivoglia utilità per il servizio stesso (e di remuneratività per l’appaltatore), dal momento che si sarebbe, di fatto, arrivati al termine della stagione turistica; da ciò l’assunto secondo cui le ragioni di urgenza fossero del tutto evidenti e oggettive nel caso di specie, trattandosi di un servizio turistico essenziale proprio nel pieno della stagione estiva.