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Mancato o tardivo invio dei questionari da parte del revisore: il warning della Corte dei conti

L’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, com’è noto, nel quadro istituzionale autonomistico disegnato dalla riforma costituzionale del 2001, ha espressamente previsto che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, redatta secondo le linee guida definite annualmente dalla Sezione delle Autonomie.

Le disposizioni richiamate, dunque, da un lato valorizzano il ruolo della Corte dei conti quale “garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico” (Corte Costituzionale, sent. n. 29/1995), dall’altro il rapporto tra gli organi di controllo interno degli enti locali e le Sezioni regionali di controllo della Corte, quali organi di controllo esterno al sistema delle autonomie locali.

Da quanto sopra sinteticamente esposto, quindi, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 185/2024/PRSP, depositata lo scorso 4 luglio, risulta evidente l’importanza di una completa e tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario dell’organo di revisione, al fine di consentire alla sezione regionale di controllo di assolvere al proprio compito istituzionale di tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

Il mancato invio dei questionari o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce, dunque, grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile. L’inadempimento de quo, infatti, vanifica lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, delib. n. 116/2020/PRSP) che, ai sensi dell’art. 240 del TUEL, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.