Richiesta del subappaltatore di pagamento diretto all’appaltatore e responsabilità del RUP

Come è noto, l’art. 105, comma 13, del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) e l’art. 119, comma 11, del nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023), prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici.

Già in passato l’ANAC, con comunicato del Presidente del 25 novembre 2020, aveva affermato che tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante in capo alle stazioni appaltanti ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.

Intervenendo sulla questione, con il parere n. 2705 del 21 giugno 2024, il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che, nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

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