La verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Con l’emanazione del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), il Governo ha dato attuazione alla delega conferitagli dall’art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che si poneva l’obiettivo di riordinare la disciplina in materia, coordinandola con la normativa sui contratti pubblici e sulle società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione, oltre che con le discipline settoriali.

Il D.lgs. n. 201/2022, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, assicura la tutela e la promozione della concorrenza e la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici.

L’art. 2, comma 1, lett. d) definisce i “servizi di interesse economico generale di livello locale” o i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” quei servizi “erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

Ai sensi del successivo art. 3, i servizi di interesse economico generale di livello locale devono rispondere alle esigenze della comunità locale di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini-utenti. La gestione e l’istituzione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono ai principi di:

– concorrenza;

– sussidiarietà anche orizzontale;

– efficienza della gestione;

– efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

– sviluppo sostenibile;

– produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;

– applicazione di tariffe orientate a costi efficienti;

– proporzionalità e adeguatezza della durata;

– trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

L’art. 30, rubricato “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, prevede che: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’art. 30, pertanto, prevede una “ricognizione periodica” sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città Metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o al bacino del servizio. Tale ricognizione deve essere contenuta in un’apposita relazione, da aggiornare ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del TUSP.

Per quanto riguarda i servizi affidati a società in house, la relazione costituisce una appendice della ricognizione di cui all’art. 20 del TUSP.

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall’art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, avuto riguardo:

  • alla tipologia di servizio pubblico,
  • al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale
  • alle modalità del monitoraggio e delle verifiche sullo stesso servizio.

Tra i servizi oggetto di ricognizione vanno inclusi anche quelli affidati alle società in house.

La ricognizione:

  • deve riguardare esclusivamente i servizi pubblici locali di rilevanza economica e deve rilevare il concreto andamento di ogni servizio affidato dagli enti, dal punto di vista economico, dell’efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;
  • deve indicare, altresì, i servizi esternalizzati tramite affidamento diretto, con particolare riferimento a quelli in house.
image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!