Inammissibile l’ottemperanza al pagamento di un credito relativo a fatti accaduti prima del dissesto
Ai sensi dell’art. 248 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”, precisando, altresì, che “le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”; il successivo art. 252 co. 4 chiarisce che “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
La ratio della disposizione di cui all’art. 248 (“Conseguenze della dichiarazione di dissesto”) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l’approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un’alterazione della par condicio creditorum.
Peraltro, il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e pertanto rientra nell’ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell’art. 248 comma 2, del TUEL, atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 26 novembre 2007, n. 6035; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 5 luglio 2018, n. 4458; TAR Sicilia, Catania, sent. 9 luglio 2012, n. 1768; TAR Campania, sez. V, sent. 17 maggio 2019, n. 2618).
Applicando i suesposti principi, il TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 16 maggio 2024, n. 3191, dinanzi ad un Comune che aveva dichiarato il dissesto finanziario, ha ritenuto inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al pagamento di un credito di una sentenza adottata prima del dissesto e per fatti antecedenti a tale dichiarazione, sicché i relativi crediti dovevano necessariamente essere ascritti alla gestione liquidatoria, essendo irrilevante il momento del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione.