Ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (c.d. “questionario”) sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 162/2024/PRSE, depositata lo scorso 27 giugno, l’adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all’esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per “la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell’attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).
In riferimento a tale previsione normativa, è stato affermato che l’omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo compromettendo l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile.
L’inadempimento dell’organo di revisione potrebbe, peraltro, giustificarne la revoca da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 235, comma 2, del TUEL; va, infatti, considerato che la Giunta e il Consiglio Comunale devono vigilare sull’operato del revisore (ex multis, sez. di controllo per la Regione Siciliana, delib. n. 46/2019/PRSP; sez. di controllo per la Regione Lazio, delib. n. 24/2022/PRSE; cfr., altresì, sez. di controllo per la Calabria, delib. n. 106/2023/PRSE).
Al fine di adempiere materialmente agli obblighi esposti, dall’esame delle norme del TUEL emerge l’esigenza di una stretta collaborazione tra i revisori e gli organi interni dell’ente locale, in particolare del responsabile del servizio economico e finanziario (onerato anch’egli, peraltro, di specifici obblighi di segnalazione alla Corte dei conti, ove la gestione finanziaria possa pregiudicare gli equilibri di bilancio: cfr. art. 153, comma 6, del TUEL), senza il supporto dei quali l’organo di revisione non può materialmente adempiere al proprio mandato (cfr., in proposito, sez. reg. di contr. per il Veneto, delib. n. 24/2019/PRSE; sez. reg. di contr. per la Liguria, delib. n. 31/2020/PRSP).
Con specifico riferimento alla responsabilità dell’organo di revisione, l’art. 240 del TUEL prevede che i revisori “adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e, pertanto, il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (cfr. sez. di controllo per la Regione Siciliana, delib. n. 116/2020/PRSP).
Al riguardo, una recentissima pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ha ribadito che “il tardivo invio della ridetta relazione costituisce ex se un’irregolarità, in quanto non permette alla Sezione regionale di avviare il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell’ente locale secondo il modulo procedimentale prefigurato dalla legge (può farsi rinvio, a mero titolo esemplificativo, alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, n. 198/2017/PRSE, per l’Abruzzo, n. 27/2015/PRSP, per la Puglia, n. 130/2017/PRSP; per la Sicilia, n.
152/2017/PRSP)” (SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 5/2024/DELC).
Invero, la citata pronuncia ha ulteriormente precisato che “l’omissione o il ritardo concretizza un’ipotesi di inadeguato adempimento dell’incarico professionale attribuito (cfr., per es. Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 27/2017/PRSE). Altre pronunce hanno sottolineato come il medesimo debba, altresì, tempestivamente riscontrare, ove richiesto, eventuali istanze istruttorie, pena la possibile integrazione di eventuali responsabilità penali o amministrativo-contabili (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 135/2017/PSRP)”.
A ciò si aggiunga che, “nel caso di mancato adempimento da parte dell’Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, […] l’Ente avrebbe potuto tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall’art. 235, comma 2, Tuel, valutando anche l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. A ciò deve aggiungersi che – in disparte, dunque, da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito del predetto incarico di revisione – il comma 166 impone agli “organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria” di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione” (cfr. sez. regionale di controllo per l’Abruzzo, delib. n. 126/2019).