Come è noto, in base all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione sul proprio sito web.
In particolare, il Comune ha l’obbligo di pubblicare, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/13, “le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (…) Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico (…) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”.
Similmente, l’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/01, prescrive che “le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
Infine, l’art. 4-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede un obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’impiego delle risorse pubbliche, stabilendo, al secondo comma, che “ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari” (TAR Lazio, Sezione I quater, sent. n. 1921/21).
Conseguentemente, come affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 28 giugno 2024, n. 1041, è illegittimo il silenzio del Comune dinanzi ad un’istanza di accesso civico diretta ad ottenere copia del curriculum vitae dei soggetti affidatari di incarichi di consulenza, relativamente agli incarichi affidati nell’ultimo biennio e dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, relativi ai predetti affidatari di incarichi.