Servizio di gestione dei rifiuti affidato a società in house: necessario allegare il PEF asseverato

Il servizio di gestione dei rifiuti, in base alle sue caratteristiche oggettive, rientra tra i servizi pubblici locali a rete: è quanto ribadito dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 24 giugno 2024, n. 555, confermando un noto orientamento (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 30 ottobre 2023, n. 2540).

Da tale qualificazione, secondo i giudici, deriva una conseguenza importante: in caso di affidamento in house del suddetto servizio, è obbligatoria l’allegazione del piano economico-finanziario asseverato, la mancata predisposizione di quest’ultimo costituisce violazione dell’art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 201/2022 (rubricato “Affidamento a società in house”) dispone che “Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.

Nel caso specifico, stante l’assenza del PEF asseverato, i giudici hanno annullato la delibera comunale di affidamento del servizio ad una società in house dell’ente locale.

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