Poste contabili escluse dal FCDE: il warning della Corte dei conti

Riguardo alle poste escluse dal FCDE, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le «entrate di dubbia e difficile esazione», l’individuazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all’ente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Marche, nella delib. n. 103/2024/PRSP, depositata lo scorso 21 giugno, richiamando la delib. n. 53/2021/PRSE della sez. reg. contr. Lombardia.

I giudici contabili hanno rimarcato che la misura dell’accantonamento al FCDE risente dell’ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall’Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. In questo ambito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all’obbligo di svalutazione (d.lgs. n. 118/2011 – allegato 4/2 – § 3.3).

Qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri bilancio, “i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge” (cfr. sez. reg. contr. Campania, delib. n. 251/2017/PAR).

Proprio in tal senso, occorre considerare, sul piano generale, che il privilegio accordato dalla normativa ad alcune delle summenzionate tipologie di crediti in termini di non assoggettabilità al meccanismo di svalutazione (ad esempio, “crediti da altre amministrazioni pubbliche”), deve essere adeguatamente contemperato con il principio di prudenza e con i limiti di ordine generale posti dalla competenza finanziaria potenziata e dalla contabilità c.d. “armonizzata” che, allo scopo di assicurare gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui provenienti da esercizi precedenti, impone di attivare tempestive e idonee procedure di ricognizione delle singole posizioni creditorie/debitorie in vista del loro progressivo esaurimento.

Pertanto, i giudici hanno evidenziato l’importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell’art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo (Sez. Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte Cost., sent. n. 250 del 2013).

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