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Nomina RPCT in una Unione di Comuni: le indicazioni dell’ANAC

Con l’Atto del Presidente del 24 giugno 2024, fasc. UVMACT n. 1378/2024, l’ANAC ha fornito una serie di indicazioni utili per la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in una Unione di Comuni.

In particolare, secondo l’Autorità:

  • il RPCT dell’Unione può essere individuato preferibilmente nel segretario comunale dell’Unione ovvero nel segretario di uno dei Comuni aderenti;
  • qualora i predetti soggetti non possano rivestire l’incarico per motivi di incompatibilità o inopportunità, la scelta potrebbe ricadere anche su funzionari o titolari di posizione organizzativa (ora titolari di incarichi di elevata qualificazione) dell’Unione o di uno dei Comuni aderenti, a condizione che presentino esperienza e competenze tali da poter garantire il corretto assolvimento dei compiti spettanti al RPCT;
  • deve escludersi la possibilità che l’incarico venga conferito ad un soggetto completamente estraneo sia all’Unione che ai comuni aderenti (ad esempio, un consulente o collaboratore esterno).

L’Autorità ha precisato che, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, configurandosi l’incarico di RPCT come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare, non viene in rilievo l’esercizio di un potere negoziale e, quindi, la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro da parte del dipendente che è stato nominato RPCT; si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere dell’organo di indirizzo di richiedere al dipendente stesso tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili.

La rinuncia all’incarico di RPCT assegnato può quindi ritenersi ammissibile solo se vi siano adeguate motivazioni che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità. Un rifiuto non adeguatamente motivato in tal senso risulterebbe, quindi, inidoneo a supportare eventuali scelte in deroga alle indicazioni dell’Autorità, che necessitano comunque di una congrua motivazione all’interno dell’atto di nomina.