La sussistenza del rapporto familiare fratello/sorella tra titolare di P.O. ed istruttore Tecnico di cat. C) del medesimo ufficio non dà luogo a fattispecie di incompatibilità: è quanto affermato dall’ANAC con Atto del Presidente del 12 giugno 2024 (fasc. 2524/2024).
Il legislatore stesso ha indicato che l’obbligo di astensione è una misura efficace in simili casi. Pertanto, il titolare di P.O. sarà tenuto ad astenersi da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che producano un beneficio/nocumento – diretto o indiretto – alla sorella a lui sottoposta. Analogamente, quest’ultima sarà tenuta a considerare le circostanze nelle quali astenersi per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento (cfr. Atto del Presidente del 18 maggio 2022, fasc. ANAC n. 1987/2022).
Resta fermo che il soggetto competente a valutare, in generale le dichiarazioni rese sul conflitto di interesse è l’amministrazione tenuta altresì a mettere in atto le specifiche misure declinate nel proprio Codice di comportamento.
L’ANAC, comunque, ha evidenziato che, sebbene non sussista un regime che individui delle cause di incompatibilità nelle relazioni familiari tra capi e sottoposti (titolare di P.O./ Istruttore Tecnico), rimane qualche dubbio in ordine all’opportunità di un assetto organizzativo che preveda la presenza nel medesimo ufficio di due fratelli di cui uno sottoposto all’altro; conseguentemente, ha suggerito al Comune, per il futuro, di revisionare, appena possibile, il proprio assetto organizzativo interno al fine di evitare possibili interferenze tra personale legato da rapporti di parentela.