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Inammissibile l’ottemperanza fino alla decisione della Corte dei conti sul piano di riequilibrio

L’art. 243-bis, comma 4, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) prevede la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti degli enti locali dalla data della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, e va inoltre evidenziato che secondo la giurisprudenza il giudizio di ottemperanza costituisce una procedura esecutiva per cui rientra a pieno titolo nel perimetro della previsione posta dalla riportata disposizione (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, sent. 25 marzo 2024, n. 1960/2024).

Muovendo dal riportato dato normativo, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 18 giugno 2024, n. 968, ribadendo un consolidato orientamento, ha affermato che è inammissibile il giudizio di ottemperanza instaurato quando risulta già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto risulta difettare in radice una condizione di proponibilità dell’azione (T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. V, sent. 13 giugno 2024, n. 1961/2024).

Secondo il ricordato indirizzo giurisprudenziale non avrebbe senso, sul piano logico ancora prima che su quello giuridico, consentire l’avvio di un giudizio esecutivo che risulta poi destinato per espressa previsione normativa a rimanere sospeso fino alla definizione della procedura amministrativa di riequilibrio finanziario, con la conseguenza che quanto previsto dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 deve trovare applicazione durante la procedura di riequilibrio finanziario anche per i giudizi di ottemperanza intrapresi dopo l’avvio di detta procedura, derivando da ciò l’inammissibilità di tali giudizi (T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. III, sent. 11 gennaio 2024, n. 101/2024), e con la precisazione che la stessa, sebbene non risulti retta dal principio della par condicio creditorum come invece previsto per la procedura di dissesto finanziario, richiede pur sempre che il ripianamento dei debiti avvenga nel rispetto di un ordine di priorità secondo princìpi di buon andamento, efficacia ed imparzialità evitando criteri discriminatori ed irragionevoli.