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Certificazione TBEL contributi straordinari EE.LL. per OO.PP.: il nuovo comunicato del Ministero

Con un comunicato del 18 giugno 2024 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-giugno-2024), il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è intervenuto sulla certificazione TBEL dei contributi straordinari agli enti locali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

L’art. 158 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) prevede che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’Amministrazione, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.

A tal fine, è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale, alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

L’Ente Locale è tenuto a trasmettere il rendiconto, pena restituzione del contributo straordinario assegnato, dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e successiva erogazione del saldo del contributo.

Al fine di ottemperare all’obbligo di rendicontazione previsto dal richiamato art. 158, il Ministero ha invitato gli Enti a prendere visione delle linee di finanziamento, delle relative annualità di riferimento e delle tempistiche di rendicontazione indicate in calce al comunicato del 18 giugno.

Il Ministero ha chiarito che gli enti che risultino tuttora inadempienti rispetto alla trasmissione del rendiconto sul portale TBEL sono tenuti a rendicontare a sistema entro 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del comunicato del 18 giugno (fatta eccezione per i contributi assegnati secondo dispositivi normativi che prevedono specifiche tempistiche per l’utilizzo delle economie), ossia entro il 18 dicembre 2024.

Il Ministero ha precisato che non saranno concesse ulteriori proroghe per la trasmissione, e, in caso di mancato rispetto della scadenza del 18 dicembre 2024, gli Enti che non avranno proceduto alla rendicontazione saranno tenuti alla restituzione dei contributi concessi secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 128 e 129, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990.

È stato, inoltre, precisato che sono stati resi compilabili a sistema i rendiconti per ulteriori enti, il cui termine è fissato in 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione del comunicato ovvero alla data del 18 giugno 2025. Nei confronti degli Enti che alla suddetta data risultino inadempienti, sarà avviata la procedura di revoca sopra descritta. Gli Enti interessati potranno prendere visione dei nuovi progetti oggetto di rendicontazione dall’esame degli elenchi allegati.

Ad ogni buon conto, è stato rammentato che il rendiconto ex art. 158 TUEL digitalizzato è compilabile, previa apertura da parte dell’Amministrazione, solamente a seguito dell’invio del CRE (con attestazione informatica) e dopo aver ricevuto il saldo del contributo concesso. Pertanto, ove l’Ente non visualizzi il proprio progetto all’interno degli elenchi allegati, dovrà attendere apposita comunicazione di apertura del rendiconto. Viceversa, qualora l’assenza del progetto sia dovuta alla precedente trasmissione della rendicontazione, non saranno effettuate ulteriori comunicazioni, salvo per eventuali campionamenti delle progettualità per le successive fasi di controllo.

Di conseguenza sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all’obbligo di rendicontazione dei progetti.

Sono state fornite, altresì, indicate alcune specifiche utili per la corretta trasmissione dei rendiconti informatici:

  • una volta compilato il rendiconto, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma web, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario, preventivamente censiti su TBEL;
  • la firma sul rendiconto deve essere apposta sull’ultimo download del file dal sistema TBEL (ogni volta che si scarica il rendiconto compilato da firmare, si genera un codice informatico differente sul rendiconto);
  • l’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno, quindi, essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza.

Infine, restano escluse dalla modalità di trasmissione sopra descritta le linee di finanziamento per le quali la rendicontazione è prevista sul sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS.