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La nozione di agente contabile secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, nella sent. n. 51/2024, depositata il 19 giugno 2024, in generale, la nozione di agente contabile è posta dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), a mente del quale sono agenti contabili:

  1. gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa;
  2. i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione ed eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione;
  3. tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
  4. gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
  5. tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione.

Giusta quanto prevede l’art. 74 del r.d. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato di venta debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, sono sottoposti alla giurisdizione contabile.

In forza dell’art. 44 del r.d. n. 1214/1934 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) la Corte giudica sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. Da ultimo, il codice di giustizia contabile, di cui al d.lgs. n.174/2016, ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione (anche) nei giudizi di conto (art. 1) relativi ai conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge (art. 137).

L’art. 103, comma 2, della Costituzione, nel prevedere che la «Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», si riferisce all’ampio ambito della tutela del pubblico danaro (Corte Cost., sent. n. 185/1982), ambito cui sono ricondotti tanto i giudizi di responsabilità amministrativa, quanto i giudizi di conto (Corte Cost., sent. n. 169/2018) ascritti alla giurisdizione del giudice contabile che, nelle materie de quibus, è tendenzialmente generale (Corte Cost., sent. n. 641/1987).

Le disposizioni recate dalle norme di contabilità pubblica danno contenuto a siffatto ambito e delineano una nozione di agente contabile che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, è fondata sul presupposto essenziale del maneggio di denaro di pertinenza dell’ente pubblico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (Cass., SS.UU., n. 12367/2001).

A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito che il significato del maneggio di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere (ex aliis, sez. I, n. 324/2008; Sez. Calabria, n. 176/2022). Detto altrimenti, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori (amministrativi) della spesa, bensì gli agenti che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte Cost., n. 59/2024).