La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non ne muta le caratteristiche

Come è noto, in passato la giurisprudenza ha affermato che la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 23 aprile 2021, n. 3287; TAR Veneto, sez. I, sent. 13 giugno 2022, n. 981; TAR Basilicata, sez. I, sent. 11 febbraio 2022, n. 108; TAR Marche, sez. I, sent. 7 giugno 2021, n. 468).

Applicando il suindicato principio, il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 11 giugno 2024, n. 1778, ha ribadito che non trasforma l’affidamento diretto in una procedura la gara:

  • la richiesta di un’offerta tecnica e un’offerta economica, da formularsi previa effettuazione di un sopralluogo,
  • l’indicazione di un importo a base d’asta,
  • la predeterminazione di criteri di valutazione,
  • la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all’art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre “individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.

 

 

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