Illegittima l’esclusione per mancata dichiarazione della remuneratività dell’offerta

La previsione, contenuta nella lettera di invito, secondo cui l’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, l’esplicita dichiarazione di “aver giudicato lo sconto offerto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la formulazione dell’offerta” vìola il principio della tassatività delle cause di esclusione e sia quindi affetta da nullità, richiedendo un elemento richiesto a corredo dell’offerta economica di carattere ultroneo e costituente un inutile aggravio a carico del concorrente alla gara: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 7 giugno 2024, n. 3614.

Nel caso specifico la stazione aveva escluso uno dei concorrenti per il solo motivo di non aver inserito tale espressa dichiarazione nella propria offerta; tale esclusione, secondo i giudici, ancorché prevista dal disciplinare di gara, appare contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nella misura in cui la clausola in oggetto non conferisce alcunché al contenuto dell’offerta in termini di sua maggiore certezza.

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