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Ritardi riversamento risorse PNRR ai Comuni e criticità di cassa: il warning della Corte dei conti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 44/2024/VSG, depositata il 7 giugno 2024, le molteplici e variegate semplificazioni contemplate dalla normativa scaturente dal PNRR aprono la strada a delle inevitabili criticità concernenti il tema dell’accertamento delle entrate.

Consentendo alle amministrazioni di iscrivere le relative poste senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, l’art. 15 del D.L. n. 77/2021, al comma 3 prevede che “Gli enti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l’attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, c. 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Inoltre, al comma 4, si stabilisce che “Gli enti di cui al c. 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”. L’applicazione concreta del canone qui espresso richiede la deroga di canoni contabili propri dell’armonizzazione contabile, vulnerando in particolare il principio che “nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo” (Corte cost. sent. n. 252/2015).

La divaricazione tra i vari momenti, tra momento cioè di accertamento, impegno e effettuazione della spesa, apre la stura al fenomeno, più che probabile, di sopravvenuta crisi di liquidità dell’Ente Locale, proprio in ragione di possibili criticità legate alla tempistica dell’Amministrazione dell’Interno: la prospettiva di analisi implica, infatti, la necessaria verifica da parte delle Corte dei conti della tenuta prospettica degli equilibri di bilancio in chiave dinamica ed interessa, quindi, le giacenze di cassa e l’influenza che su di esse hanno i fattori relativi all’attingimento – in termini temporali e quantitativi – alla liquidità del tesoriere, con il più che probabile ricorso all’anticipazione di tesoreria.

Infatti, in un bilancio sano, le diacronie tra la riscossione delle entrate e i pagamenti tendono a bilanciarsi secondo le singole scansioni temporali del programma di bilancio, opportunamente considerate attraverso le prudenti stime in sede di previsione; per contro, i fenomeni di inappropriata gestione si verificano quando la sovrastima delle entrate e l’incapacità a riscuotere si sommano in modo progressivo nel tempo, fino a rendere l’adempimento delle obbligazioni passive sempre più tardivo e aleatorio (Corte Cost., sent. n. 4/2020).

Nel caso specifico, la diacronia è pressoché fisiologica; ciò anche se il Legislatore si preoccupa, all’art. 9, comma 6, del D.L. n. 152/2021 (così modificato dall’art. 6, c. 1, del D.L. n. 13/2023) di stabilire che “al fine di consentire l’avvio e l’esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale “Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU – Italia – Contributi a fondo perduto”, di cui all’art. 1, c. 1038, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre di anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste degli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l’importo dell’anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi”.

La norma consacra il principio della divaricazione tra titolarità e attuazione, con quanto previsto al seguente comma 7 della disposizione in parola, ove si stabilisce che “Le risorse erogate ai sensi del c. 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio”.

Diventa un possibile problema, perciò, la mancata realizzazione delle poste di entrata a causa di strozzature procedimentali o altri ritardi nell’erogazione a favore dei Comuni delle somme previste.