Errata indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria: ammissibile il soccorso istruttorio

È ammissibile il soccorso istruttorio nel caso in cui un concorrente abbia erroneamente indicato il beneficiario della garanzia provvisoria: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 4 giugno 2024, n. 4984.

Nel caso specifico, il concorrente aveva inserito, nello spazio preposto all’indicazione del nominativo del beneficiario, un ente locale anziché il consorzio di bonifica che aveva bandito la gara; l’obbligazione garantita era però indicata in modo preciso e puntuale, mediante la descrizione della gara con espressa indicazione dell’ente appaltante e dei codici CIG e CUP che, come noto, sono unici per ogni procedura di gara e sono idonei a identificarla univocamente.

La S.U.A., accortasi dell’errore, disponeva il soccorso istruttorio e l’interessato trasmetteva un atto addizionale alla medesima polizza prodotta nella busta amministrativa, nel quale si precisava il corretto nome del beneficiario e si confermava tutto il resto.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’operato della S.U.A. doveva considerarsi corretto, visto che, nel caso specifico, si era dinanzi ad un mero errore nella compilazione della prima casella della scheda tecnica della polizza, errore reso peraltro palese dall’indicazione dell’effettivo ente affidatario nella casella immediatamente sottostante, riferita all’oggetto della garanzia. Pertanto l’atto addizionale alla polizza, prodotto all’esito del soccorso istruttorio, si limita a chiarire, emendando la mera svista in cui si era incorsi nella compilazione della polizza.

A tale fattispecie, pertanto, ben poteva applicarsi il principio già espresso dal Consiglio di Stato in una fattispecie analoga (sez. IV, sent. 6 agosto 2013, n. 4162), seppure riferito al risalente Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163/2006, secondo cui “È pur vero che la garanzia provvisoria è prescrizione contemplata a corredo dell’offerta e ne costituisce parte integrante non suscettibile di adempimento postumo, pena la violazione della par condicio, tuttavia, nel caso di specie non si discorre di violazione dell’obbligo di presentazione della garanzia ma di un peculiare profilo di irregolarità, costituito dall’erronea indicazione, quale beneficiario, della stazione unica appaltante piuttosto che dell’ente committente. Trattasi di un’irregolarità non così grave da determinare l’inesistenza della garanzia (come sostenuto dall’amministrazione appaltante), non attinente a profili specificatamente previsti dalla legge, nè rientrante, in quanto tale, tra gli elementi essenziali dell’offerta; altresì scusabile in ragione del diretto e primario ruolo rivestito nella gara dal Provveditorato OO.PP., e di conseguenza sanabile a mezzo del cd potere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46 comma 1, il quale consente, oltre ai chiarimenti, anche l’eventuale “completamento” dei documenti. Si discorre di violazione dell’obbligo di presentazione della garanzia, ma di un peculiare profilo di irregolarità”.

Peraltro, anche l’ANAC, con la delibera 28 luglio 2021, si era pronunciata nel senso dell’esperibilità del soccorso istruttorio in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, purché la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione del principio di par condicio (cfr. ANAC, deliberazioni n. 298 del 1° aprile 2020; n. 372 del 17 aprile 2019 e n. 339 del 28 marzo 2018).

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