Lo scorso 3 giugno abbiamo segnalato ai nostri lettori che la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, con la delib. n. 55/2024/PAR, depositata il 23 maggio, aveva confermato che anche per gli EE.LL. le graduatorie concorsuali hanno validità biennale (e non triennale, come indicato nell’art. 91, comma 4, del TUEL), al pari delle altre PP.AA. di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 (https://www.cuzzola.it/2024/06/03/le-graduatorie-concorsuali-hanno-validita-biennale-anche-per-gli-ee-ll/).
L’orientamento dei giudici contabili trova conferma nella giurisprudenza amministrativa: il TAR Campania, Salerno, sez. III, nella sent. 5 giugno 2024, n. 1206, ha escluso l’esistenza di una sorta di vigenza delle graduatorie concorsuale a doppio binario:
- durata triennale, ex art. 91, comma 4, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), da applicare agli enti locali;
- durata biennale ex art. 35, comma 5-ter, del TUPI (D.lgs. n. 165/2001), per le altre PP.AA.
Ed infatti, l’art. 88, del TUEL dispone che “1. All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,…”.
A ben vedere, difatti, il citato art. 88 del TUEL rinvia espressamente all’art 35, comma 5-ter, del Testo Unico del Pubblico Impiego, in cui è stato trasfuso il D.Lgs. n. 29/1993; secondo i giudici campani, pertanto, è di tutta evidenza che la normativa vigente stabilisca un uniforme ed univoco termine di validità biennale delle graduatorie concorsuali approvate a far data dall’anno 2020.