1

Violazione non grave né definitiva e con rateizzazione accettata: niente esclusione dalla gara

In presenza di una mera comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, prontamente rateizzata dal contribuente, di importo comunque inferiore a 35.000 euro, e qualificata nel certificato rilasciato dalla competente articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate come “violazione non definitiva”, è illegittima l’esclusione dalla gara disposta nei confronti dell’operatore: è quanto evidenziato dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 234 dello scorso 15 maggio.

Ed infatti, l’art. 94, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), in tema di cause di esclusione automatica, prevede che “È inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.

Nel caso specifico, secondo l’Autorità, non era possibile individuare una grave violazione definitivamente accertata, in quanto:

  • si era dinanzi ad una mera comunicazione di irregolarità e non ad accertamento definitivo;
  • l’operatore aveva comunque richiesto ed ottenuto la rateizzazione;
  • mancava, comunque, la gravità della violazione, visto che, nel caso specifico, era inferiore al limite di € 35.000 previsto dall’All. II.10 al Codice (cfr. art. 3, secondo cui “ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”).