Le graduatorie concorsuali hanno validità biennale anche per gli EE.LL.

La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, con la recente delib. n. 55/2024/PAR, depositata lo scorso 23 maggio, richiamando la delib. n. 16/2023/PAR della sez. reg. di contr. Campania, ha confermato che anche per gli EE.LL. le graduatorie concorsuali hanno validità biennale (e non triennale, come indicato nell’art. 91, comma 4, del TUEL), al pari delle altre PP.AA. di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001.

Come è noto, ai sensi dell’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), “…all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore al precipuo fine di assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del TUEL, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, ed alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, anche nei confronti degli enti locali.

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