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L’economo deve utilizzare i fondi per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento

La natura tipica della cassa economale deve rinvenirsi nella gestione di spese di entità limitata, che comportano urgenza di liquidazione e trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica unicamente in relazione all’ esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici (e, quindi, non per l’erogazione di servizi) per le quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 76/2024, depositata lo scorso 27 maggio.

Si tratta, comunque, di una gestione in deroga rispetto tanto alla programmazione quanto all’ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del TUEL): da tale carattere discendono i principi che la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato in relazione alla gestione economale e, in particolare, quello per cui l’economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento a prescindere da ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente; oltre a quello per cui il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno ricorrendo, semmai, all’artificiosa parcellizzazione delle spese, dettate, in via generale, dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure contrattuali.

La caratteristica della non programmabilità e dell’imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese in tal modo effettuate impone, infatti, una specifica regolamentazione (art. 153, c.7, T.U.E.L.) che, appunto, indichi il limite di utilizzo del fondo, le modalità di stanziamento e di eventuale reintegro, l’importo massimo del singolo esborso effettuabile e la tipologia delle spese sostenibili in ragione della loro urgenza ed inerenza alle finalità istituzionali dell’ente.