Come è noto, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 22 ottobre 2021, n. 7094; sez. V, sent. 12 febbraio 2021, n. 1291).
Così, sono stati ricondotti, in particolare, alla categoria dei servizi di natura intellettuale:
- il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 marzo 2016, n. 1051; sez. VI, sent. 1° agosto 2017, n. 3857);
- l’attività di progettazione di opere pubbliche che non richieda sopralluoghi, misurazioni e rilievi che espongano a rischi specifici implicante l’adozione di misure di sicurezza a tutela dell’incolumità personale operante (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 luglio 2016, n. 3139);
- il servizio di fornitura e manutenzione di un software gestionale (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 maggio 2017, n. 2098);
- l’attività di intrepreti e traduttori di lingue straniere anche se prestata in scuole (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 gennaio 2017, n. 223; sez. IV, sent. 22 ottobre 2021, n. 7094).
Sulla base delle illustrate coordinate ermeneutiche giurisprudenziali, il TAR Puglia, Bari, sez. I, nella sent. 23 maggio 2024, n. 649, ha affermato che non riveste natura intellettuale il servizio di supporto ed assistenza tecnico specialistica informatica per elaborazioni stipendiali, adempimenti contabili, inserimento in contabilità finanziaria, dichiarazioni fiscali, elaborazione certificati, assistenza, adempimenti a richiesta.
Secondo i giudici, non era richiesta alcuna prestazione professionale svolta in via eminentemente personale né costituente ideazione di soluzioni o elaborazioni di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario, si trattava dell’esecuzione di attività ripetitive che non richiedevano l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, bensì l’esecuzione di meri compiti standardizzati.