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Il principio di unicità dell’offerta negli appalti: il warning della giurisprudenza

Come è noto, già l’art. 32, comma 4, del previgente Codice dei contrati pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che, in sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico, “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta“, dovendosi ritenere che con tale previsione, la legge sancisce il principio ineludibile di unicità dell’offerta; tale principio è confermato anche nel nuovo Codice (Decreto Legislativo n. 36/2023), che all’art. 17 comma 4 prevede che “Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine”.

Si tratta di un principio posto a presidio:

  • da un lato, del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta,
  • dall’altro, a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione.

Tale principio consente, comunque, di presentare eventuali migliorie dell’offerta ossia, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 22 maggio 2024, n. 4537, precisazioni ed integrazioni che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentt. 3 maggio 2022, n. 3442).

Di conseguenza, il principio di unicità dell’offerta viene violato nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1° aprile 2022, n. 2413).