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Serve la colpa grave per la sanzione per mancata adozione dei piani annuali di revisione delle partecipazioni

L’applicazione della sanzione per mancata adozione dei piani annuali di revisione delle partecipazioni da parte degli enti locali, prevista dall’art. 20, comma 7, del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016) o di una somma da 5.000 (minimo qui richiesto) a 500.000 euro, “salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile”, deve essere personale (ossia riferibile a precise azioni od omissioni violative di doveri funzionali) e limitata ai fatti commessi, quantomeno, con condotta gravemente colposa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. appello per la Regione Siciliana, nella sent. 67/A/2024, depositata lo scorso 24 maggio.

Diversamente opinando, un accertamento dei fatti eccessivamente semplificato, ove limitato alla semplice violazione della norma, darebbe luogo ad una riedizione della responsabilità di tipo formale, da tempo bandita dal nostro ordinamento.

Applicando i suindicati principi, nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici contabili siciliani per la mancata adozione delle delibere di ricognizione in due esercizi consecutivi, è stata esclusa la colpa grave in capo alla responsabile del settore che aveva sollecitato più volte le società partecipate alla trasmissione dei dati necessari e, a seguito del protrarsi dell’inerzia da parte di quest’ultime, si era adoperata aliunde per reperirli sui siti internet delle società stesse, non appena verificato la pubblicazione.

Del tutto irrilevante è stata considerata l’assenza di atti di diffida o messa in mora, trattandosi di adempimento obbligatorio che le società controllate ben conoscevano e, soprattutto, tenuto conto dell’assenza di strumenti a sua disposizione per ottenere coattivamente i dati mancanti.

Tali circostanze hanno indotto i giudici ad escludere una condotta gravemente colposa.