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Nullità dell’obbligazione contrattuale in assenza dell’impegno di spesa: il warning della Cassazione

Secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione, sez. III, nell’ordinanza 14 maggio 2024, n. 13159, l’art. 191, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che – ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente dell’ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) – ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.

Detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall’art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel Titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Tali previsioni – e, in particolare, l’art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell’imporre l’indicazione dell’ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass. Sez. U, 10/06/2005, n. 12195, Sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell’azione amministrativa (Cass. n. 6919 del 2019, cit.).

In coerenza con tale quadro normativo, la Cassazione ha più volte ribadito che ogni atto col quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale ─ di qualsivoglia genere e tipo ─ è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 del TUEL.

Diversamente, si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l’eventuale obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (v., ex aliis, Cass. n. 24303 del 2011; n. 17465 del 2013; n. 33768 del 2019).

Giova altresì rimarcare che trattasi di nullità rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, ogni qual volta il dato per essa determinante emerge da quanto già acquisito al processo, e non sussiste alcun giudicato esterno ostativo a tale rilevazione.