L’organo di revisione è parte necessaria nel procedimento dei controlli di legalità finanziaria
L’art. 148-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali “ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, disposizione in virtù della quale “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”, sulla base di criteri e linee guida elaborati annualmente dalla medesima Corte dei conti per tutti gli enti locali del territorio nazionale.
Pertanto, il legislatore pone un obbligo di compilazione delle relazioni-questionario sui bilanci di previsione e rendiconti consuntivi degli enti locali direttamente in capo all’organo di revisione di questi ultimi (in veste monocratica o collegiale, ex art. 234 del TUEL). Quest’ultimo, pertanto, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. riunite in speciale composizione, nella sent. n. 5/2024, depositata lo scorso 17 maggio, è parte necessaria del procedimento funzionale all’esercizio dei controlli di c.d. “legalità finanziaria” (come definiti dalla Corte Costituzionale, cfr. sent. n. 60/2013) sulla gestione di bilancio degli enti locali, essendo l’organo interno direttamente e personalmente obbligato alla compilazione e produzione delle annuali relazioni-questionario (salva l’esigenza di una necessaria collaborazione da parte dei competenti organi e uffici interni).
L’organo di revisione dell’ente locale, pertanto, non è qualificabile quale “soggetto esterno” al procedimento di controllo, in quanto la legge prevede una sua partecipazione necessaria.