Coinvolgimento del vecchio revisore alla richieste dei giudici contabili
Sebbene l’organo di revisione tenuto alla compilazione ed all’invio della relazione-questionario sia da individuare in quello pro tempore in carica al momento della scadenza del termine di adempimento, non può escludersi che il revisore cessato dall’incarico possa essere chiamato a rispondere, ex post, di irregolarità verificatisi durante l’espletamento del proprio mandato, secondo i principi generali in materia di responsabilità, né che, eventualmente, possa essere destinatario di richieste istruttorie, da parte della Sezione regionale di controllo, nei casi in cui ci sia esigenza di acquisire, necessariamente da costui, elementi informativi o di valutazione (che, nella generalità dei casi, possono invece essere richiesti al revisore in carica o meglio, preferibilmente, ai competenti organi interni dell’ente locale che hanno adottato gli atti): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. riunite in speciale composizione, nella sent. n. 5/2024, depositata lo scorso 17 maggio.
Non appare, invece, conforme a normativa imputare l’inadempimento alla redazione ed invio di una relazione-questionario ad un revisore non più in carica al momento in cui l’obbligo temporalmente si concretizza.