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Parificazione del conto dell’economo comunale e principio di alterità: il warning della Corte dei conti

Viola il principio di alterità la coincidenza della figura dell’agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario chiamato alla parifica: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Emilia-Romagna, nella sent./ord. n.  41/2024/GC, depositata lo scorso 13 maggio.

Come è noto, il principio in discorso è garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche.

Lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, che possa scrutinare, con quella serenità che si accompagna all’indipendenza, l’operato dell’agente contabile. Se così non fosse, sarebbe precluso all’Amministrazione comunale di vagliare ed eventualmente contestare le risultanze del conto giudiziale (sez. Sicilia, sent. n. 846/2019).

Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende, quale inevitabile corollario, l’assenza di idonea parificazione del conto giudiziale, posta la necessaria provenienza di essa parifica da un soggetto responsabile del servizio finanziario altro dall’agente contabile tenuto alla resa del conto. Quando le due figure coincidono, la parifica dovrà essere effettuata da un organo terzo, quale il segretario o il sindaco.

Fra la giurisprudenza in materia ricordiamo:

  • “[…] il “visto” sul conto giudiziale non [possa] può essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato” (sez. Piemonte, sent. n. 10/2018);
  • L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente” (sez. Veneto, sent. n. 174/2022).