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Appalti: anche i contratti esclusi richiedono il pagamento del contributo ANAC e l’acquisizione del CIG

Come è noto, l’art. 222, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) dispone che “nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice”.

Il legislatore, pertanto, espressamente assoggetta alla vigilanza dell’Autorità nazionale anticorruzione anche i servizi legali consistenti nell’affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d’opera.

Secondo il TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, sent. 14 maggio 2024, n. 9492, la scelta del Codice di assoggettare a vigilanza anche i contratti esclusi comporta la logica conseguenza di imporre, anche in questi casi, il pagamento del contributo all’ANAC e la necessità di acquisire il CIG.