Mancata pubblicazione degli incarichi di collaborazione a terzi: legittima l’istanza di accesso civico

È legittima ed accoglibile l’istanza di accesso civico del cittadino con cui si chiede di conoscere gli incarichi di collaborazione affidati a terzi dal Comune nel 2021 e nel 2022 e mai oggetto di pubblicazione: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 8 aprile 2024, n. 2273.

Secondo i giudici, la pretesa ostensiva vantata risulta fondata, trattandosi di dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare; inequivoci, in tal senso. sono gli indici normativi di cui:

  • all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013, a mente del quale “le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (…) Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico (…) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”;
  • all’art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001, secondo cui “le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.
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