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Errore materiale nella rappresentazione delle poste contabili del rendiconto: doverosa la rettifica

A fronte di errate rappresentazioni dei risultati della gestione contenute nel rendiconto approvato dal Comune, è necessario che lo stesso provveda con la massima sollecitudine a rettificare con  apposito provvedimento, adottato secondo l’iter di approvazione del consuntivo, le poste errate contenute nella deliberazione del Consiglio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. di contr. Trentino Alto Adige, sez. Trento, nella delib. n. 51/2024/PRSE, pubblicata lo scorso 9 maggio.

I giudici hanno evidenziato come sia:

  • necessario garantire la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate nel rendiconto, il quale riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile, nell’ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati;
  • è essenziale la puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), considerando che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come “bene pubblico” (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

È stato, altresì, ricordato che il punto 1 della deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR (linee guida) precisa che “L’obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell’amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell’Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell’ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP”; gli organi di revisione contabile debbono vigilare costantemente sul rispetto dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 (tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla10 Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata) esprimendo valutazioni in ordine all’efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.