Ragionevole la revoca della gara per “problematicità del capitolato tecnico” e incongruenza su un requisito
È ragionevole la decisione della stazione appaltante di revocare la gara di appalto motivata da riscontrate problematiche interpretative sul capitolato tecnico ed incongruenza su un requisito relativo al prodotto da offrire, in vista della riedizione della procedura, con l’indicazione di requisiti più chiari e idonei a selezionare in modo univoco prodotti effettivamente rispondenti alle esigenze da soddisfare: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, nella sent. 12 marzo 2024, n. 5004.
Secondo i giudici, in questa prospettiva, la scelta operata si pone in linea con il principio del risultato, previsto dall’art. 1 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e costituente un supporto interpretativo anche al fine di risolvere controversie relative alla disciplina previgente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 febbraio 2024, n. 1924); tale principio non sarebbe osservato, infatti, “ove l’Amministrazione portasse a termine la gara sulla base dell’attuale lex specialis, correndo il rischio di acquistare prodotti che potrebbero rivelarsi del tutto inutili”.