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Errori nella compilazione del questionario e della relazione: la Corte dei conti richiama il revisore

È necessario che l’organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni “verificate” e corrispondenti ai dati effettivi: è quanto ribadito, con la recente delib. n. 50/2024, depositata lo scorso 7 maggio, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata.

I giudici hanno stigmatizzato l’operato del revisore che aveva commesso errori nella compilazione, con particolare riguardo:

  • alla indicazione del risultato di amministrazione, della relativa parte vincolata, della parte destinata agli investimenti e della parte disponibile;
  • alla errata compilazione della tabella 2.2 del questionario, relativa alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • alla errata dichiarazione dell’esistenza di fondi accantonati per passività potenziali.

Come evidenziato dai giudici, la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto “Le “Linee guida” e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale….anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare – agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente […]. L’attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un’adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)” (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Già in passato la giurisprudenza contabile aveva evidenziato che “tale “ausilio obbligato” deve essere svolto con la diligenza del mandatario”, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al  riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che, ai sensi dell’art. 240 TUEL, “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 “(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, delibb. n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).

È stato raccomandato, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.