La sospensione delle azioni esecutive nei confronti del Comune derivante dalla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è applicabile ai soli casi in cui l’obbligo dedotto in giudizio sia di tipo finanziario, ossia consista nel pagamento di somme di denaro; al contrario, nessuna preclusione, invece, sussiste per quelle azioni esecutive che richiedano un’attività di tipo meramente provvedimentale e non immediatamente connessa a un esborso, come nel caso in cui si chieda l’ottemperanza ad una sentenza che dispone il riesame di una richiesta di permesso di costruire, a seguito dell’annullamento del precedente diniego: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, nella sent. 15 aprile 2024, n. 2493.
Solo nei casi aventi ad oggetto un esborso finanziario, infatti, sussiste la ratio sottesa a tale procedura straordinaria volta al ripristino dell’ordinaria operatività finanziaria dell’ente locale e al rispetto della par condicio creditorum.
Del resto, in caso di adozione della procedura di riequilibrio pluriennale, l’ordinaria attività amministrativa dell’ente, qual è anche quella di vigilanza e controllo dell’attività edilizia, si svolge regolarmente.