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Il fondo perdite società partecipate opera indifferentemente dal tipo di organismo societario

Il fondo perdite società partecipate non opera, però, in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente (società azionaria o società a responsabilità limitata), ma è funzionale ad evitare che gli andamenti gestionali degli stessi possano ripercuotersi, anche in chiave prospettica, sulla tenuta degli equilibri dell’Ente, con la conseguenza che l’osservanza dell’adempimento in questione deve essere pertanto assicurata con riguardo a tutti i “tipi” di società e al ricorrere delle condizioni previste nell’art. 21 del TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Toscana, nella delib. n. 26/2024/PRSE, depositata lo scorso 30 aprile.

Nel caso specifico, il Magistrato istruttore aveva evidenziato che nella relazione sulla gestione dell’organo di revisione, relativa all’esercizio 2021, nel campo “Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)” era stato precisato che “l’Ente ha solo partecipazioni azionarie non ricorre la necessità di accontamenti” (recte accantonamenti).

I giudici hanno rilevato come tale affermazione apparisse non coerente con l’attuale disciplina di cui all’art. 21 del TUSP, che non esclude dalle necessarie valutazioni circa l’accantonamento del fondo in discorso i casi di partecipazioni in società per azioni.