Diniego accesso offerta aggiudicatario: la sussistenza di segreti tecnici deve essere comprovata

È illegittimo il diniego di accesso all’offerta presentata dall’affidatario fondato esclusivamente su dichiarazioni di quest’ultimo circa l’esistenza di un proprio “know how” sviluppato a seguito di esperienza pluriennale e la cui conoscenza potrebbe avvantaggiare i concorrenti, poiché si tratta di giustificazione del tutto generica e stereotipata, applicabile acriticamente a qualsiasi situazione ed in evidente contrasto con la prescrizione, ex art. 53, comma 5, lett. a), del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) secondo cui la dichiarazione, circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, deve essere “motivata e comprovata” (cfr., analogamente, l’art. 35, comma 4, lett. a), del nuovo Codice di cui al D.lgs. n. 36/2023), cioè ben circostanziata e documentata in relazione al caso specifico: è quanto ribadito dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 26 aprile 2024, n. 401.

Nel caso valutato dai giudici, l’aggiudicatario, nella propria dichiarazione, si era limitato ad affermare l’esistenza di aspetti innovativi originali frutto di un’esperienza di oltre quarant’anni, ma nulla allegava, a comprova di tale dichiarazione, affinché si potesse realmente sostenere che trattavasi di segreti tecnici o commerciali meritevoli di non essere divulgati.

I giudici marchigiani hanno anche ricordato che l’eventuale comprovata esigenza di riservatezza, prevalente sul diritto di accesso, non può costituire ragione per lo stralcio di intere pagine dell’offerta, ma dovrà accompagnarsi ad una analitica indicazione di frasi, nomi o di altri specifici passaggi che contengono i segreti che non possono essere divulgati e sulle quali l’amministrazione dovrà comunque esercitare il proprio controllo sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate.

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