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Verifica fideiussioni rilasciate a garanzia dell’esecuzione di un appalto: il warning dell’ANAC

Con atto del Presidente dello scorso 10 aprile, fasc. ANAC n. 4516/2023, l’ANAC ha stigmatizzato il comportamento di una stazione appaltante che, nel verificare una fideiussione presentata dall’aggiudicatario di lavori pubblici per l’anticipazione del 20% (prevista all’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016  e ora dall’art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023) e rivelatasi contraffatta, si era limitata a verificare la mera iscrizione della società emittente nell’apposito registro IVASS.

Ed infatti, l’Autorità ha ricordato che già in passato, con un comunicato stampa congiunto, Banca d’Italia, IVASS, ANAC e ACGM del 28 maggio 2020 avevano pubblicato un insieme di suggerimenti per le amministrazioni pubbliche al fine di ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. In particolare, detto comunicato specificava che “Per verificare la genuinità della polizza assicurativa fideiussoria, si raccomanda di:

  • verificare la regolare iscrizione dell’intermediario assicurativo (broker, agente…) che ha proposto/intermediato la polizza fideiussoria nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI12) o nell’Elenco13 degli intermediari della Unione Europea, pubblicati sul sito dell’IVASS, come detto nel paragrafo precedente;
  • interpellare direttamente la compagnia di assicurazione che emette la polizza, utilizzando – oltre ai recapiti indicati nell’Albo14 delle compagnie italiane tenuto dall’IVASS e negli Elenchi15 annessi relativi alle compagnie di altri Stati UE – anche quelli indicati nei Registri nazionali tenuti dalle Autorità di vigilanza degli Stati membri di origine e accessibili dai siti internet di tali Autorità”.

Nell caso specifico, era mancato l’interpello diretto con la compagnia assicuratrice emittente: ove avvenuto, sarebbe stato possibile avere immediata contezza della contraffazione della polizza.