Tardivo riconoscimento di un debito fuori bilancio: il warning della Corte dei conti

Secondo il combinato disposto dell’art. 194, comma 1, e dell’art. 193, comma 2, del TUEL, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare da adottarsi con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno.

L’adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, pertanto, un atto dovuto e vincolato per l’Ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell’esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell’equilibrio della gestione finanziaria: è quanto ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 43/2024/PRSE, depositata lo scorso 17 aprile.

Ne consegue che, ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente a conoscenza del Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità ai sensi dell’art. 194, comma 1 e il conseguente reperimento delle necessarie coperture finanziarie a norma degli artt. 193, comma 3 e 194, commi 2 e 3.

Invero, il tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, rinviato ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, determina un irregolare modus operandi che, come stigmatizzato dalla stessa giurisprudenza contabile, non solo pregiudica la correttezza della rappresentazione finanziaria e patrimoniale dell’ente (Sez. Aut., delibere n. 21/2018/QMIG e n. 21/2019/QMIG; Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 37/2020/EL), ma è in grado di alterare il profilo quantitativo delle spese che devono concorrere al raggiungimento dell’obiettivo annuale dell’equilibrio di bilancio in termini di competenza, in ragione della minore entità degli impegni complessivi registrati nelle scritture contabili (art. 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145); in ordine alle pratiche di elusione del saldo di finanza pubblica in dipendenza del ritardato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, cfr. anche SS.RR. in Spec. Comp., sentenza n. 11/2018/EL, § 2.3, secondo cui “[…] il ritardo con il quale il Comune ha proceduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi nell’ultimo periodo del 2015 e nel 2016, rappresenta un elemento oggettivamente probante ai fini della valutazione della fattispecie di elusione contestata”).

La disciplina di cui all’art. 194 del TUEL circa l’obbligo per gli enti locali di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è volta, quindi, a garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria – posto che la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe celare l’esistenza di situazioni di squilibrio (l’art. 188 TUEL, proprio in tale prospettiva, prevede che, in presenza, nell’ultimo rendiconto, di disavanzo o di debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio, è fatto divieto agli enti locali di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge) – nonché ad evitare la formazione di ulteriori oneri (es. interessi passivi).

Pertanto, “la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori” (sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 109/2016/PRSP).

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