Sono accessibili dal destinatario gli atti relativi al procedimento di accertamento di abusi edilizi

Il destinatario di un procedimento di accertamento di abusi edilizi ha diritto di accesso documentale (ex Legge n. 241/1990) ai relativi atti: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, nella sent. 11 aprile 2024, n. 175.

Si tratta, infatti, di documenti che non sono qualificabili come atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria che sono segreti ex art. 329 c.p.p. fino al momento in cui all’imputato è consentito averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini. È evidente, infatti, che non mutano la loro natura di atti amministrativi, che restano nella disponibilità giuridica e materiale dell’organo che li ha formati, gli atti assunti nell’esercizio di poteri di polizia edilizia ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380 /2001), prima e al di fuori del procedimento penale che potrebbe essere avviato ai sensi dell’art. 44 del medesimo Test Unico contro i responsabili degli abusi edilizi già accertati in sede amministrativa.

Solo l’eventuale sequestro penale dei documenti contenenti detti atti amministrativi potrebbe giustificarne la sottrazione al diritto d’accesso.

Pertanto, finché essi restano nella disponibilità dell’amministrazione che li ha formati, ancorché già trasmessi all’Autorità giudiziaria, in ottemperanza all’obbligo di denuncia, essi devono essere resi accessibili dall’amministrazione alle condizioni stabilite dall’art. 22 della Legge n. 241/1990.

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