È illegittimo il silenzio del Comune su un’istanza di accesso civico

È illegittimo il silenzio del Comune su un’istanza di accesso civico ad una delibera consiliare (e relativi allegati) contenente una variante urbanistica, presentata dal proprietario dei terreni individuati per la nuova viabilità ed interessato anche alla correttezza del procedimento amministrativo: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 8 aprile 2024, n. 341.

L’obbligo di provvedere discende, in specie, direttamente dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013, che, nel riconoscere a chiunque l’accesso, senza onere di motivazione, a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, dispone, al comma 6, che: “Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati“.

A fronte di istanza indicante specificamente il proprio oggetto e rientrante a pieno titolo nell’ambito di previsione dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013, se il Comune non si pronuncia entro il suddetto termine, si concretizza l’illegittimo silenzio inadempimento dell’amministrazione.

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