L’organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempie ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni “verificate” e corrispondenti ai dati effettivi, con la conseguenza che non possono tollerarsi errori e/o omissioni nella compilazione del questionario e della relazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 40/2024/PRS, depositata lo scorso 11 aprile.
Nel caso specifico, erano stati riscontrati errori e omissioni nella compilazione con particolare riguardo:
- al fondo passività potenziali;
- al fondo indennità di fine mandato;
- alla cassa vincolata;
- alle anticipazioni di tesoreria;
- agli allegati al rendiconto relativamente ai pagamenti dell’amministrazione;
- al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- agli organismi partecipati;
- all’utilizzo, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del DL n. 18/2020, della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica per l’esercizio 2020.
I giudici hanno ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto ‹‹“Le “Linee guida” e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale….anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare – agli organi elettivi degli enti controllati – la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente […]. L’attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un’adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)›› (cfr. Sezione Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).
Già in passato era stato evidenziato che ‹‹tale “ausilio obbligato” deve essere svolto con la “diligenza del mandatario”, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell’art. 240 TUEL “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 “(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”›› (sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).