Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd, Marche, nella sent. n. 41/2024, depositata lo scorso 8 aprile, le spese economali costituiscono una deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.
Detta peculiare modalità di approvvigionamento e spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza dell’azione amministrativa.
Sul piano contabile, mentre l’ordinario procedimento di spesa inizia con l’assunzione dell’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest’ultima relativamente agli enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; invece, negli enti pubblici a contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio- budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi “ratificato” dal Responsabile del Servizio Finanziario, con l’imputazione al bilancio e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr. sez. giurisd. Molise, sent. n. 31/2016, e sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 45/2017).
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell’economo fondi limitati al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.
La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.