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La differenza fra opzione di proroga e proroga tecnica nel nuovo Codice degli appalti pubblici

Come osservato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 4 aprile 2024, n. 2200, il nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) distingue fra opzione di proroga e proroga tecnica.

In particolare, l’art. 120, comma 10, dispone che “Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante”. Si tratta della c.d. “opzione di proroga” che:

  • deve essere prevista appositamente nel bando e nei documenti di gara,
  • può essere esercitata discrezionalmente solo dalla stazione appaltante,
  • obbliga l’appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Diversamente, la c.d. proroga tecnica, prevista dal comma 11 dell’art. 120, è quella resa necessaria da situazioni eccezionali, dalle quali derivino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento. In tale caso è consentita, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la proroga del contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nell’ipotesi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

La c.d. “proroga tecnica” va, quindi, tenuta distinta dalla “opzione di proroga”, che non incontra limiti temporali salvo quelli stabiliti nei documenti di gara.