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Mancata asseverazione crediti/debiti reciproci fra Comune e partecipate: il warning della Corte dei conti

La mancata asseverazione dei crediti/debiti reciproci fra Comune e partecipate viola l’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011, che annovera, tra i contenuti della relazione sulla gestione dell’organo esecutivo allegata al rendiconto dell’esercizio finanziario, “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie” (lett. j): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 83/2024/PRSP, depositata lo scorso 28 marzo.

Tale norma, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella pronuncia n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, “si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali”.

La stessa Sezione Autonomie ha pure ricordato che:

  • gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” e che “l’obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”;
  • l’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale segnala tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)”.