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Comune in dissesto: dal 2023 non compete all’OSL l’amministrazione delle anticipazioni di liquidità

L’art. 255, comma 10, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonchè l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”.

Il testo è stato interpolato nei termini sopra esposti dall’art. 1, comma 789, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”), che dispone quanto segue: “All’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «all’articolo 222 e dei residui» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui»”.

L’art. 21 della suddetta legge dispone “La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”.

Consegue da quanto ora evidenziato che la previsione normativa di cui all’art. 255 del TUEL opera a decorrere dal 1° gennaio 2023, come evidenziato recentemente dal TAR Calabria, Catanzaro, nella sent. 29 marzo 2024, n. 513.